Un agente di commercio ha ricevuto un accertamento fiscale per provvigioni non dichiarate da una società di San Marino, sostenendo di aver diritto a un'esenzione IVA per servizi di intermediazione internazionale. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato la ripresa IVA per difetto di motivazione dell'atto. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale decisione, stabilendo un principio fondamentale: l'onere della prova per l'esenzione IVA spetta sempre e solo al contribuente, che deve dimostrare di possedere tutti i requisiti di legge. La mancata prova da parte del contribuente è sufficiente a legittimare la pretesa fiscale.
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