La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10836/2024, ha stabilito che l'onere della prova sull'esistenza di un credito IVA spetta sempre al contribuente, anche se l'Amministrazione Finanziaria non contesta specificamente le singole voci in primo grado. Il rigetto della domanda di rimborso è sufficiente a rendere necessaria la prova del credito. La Corte ha cassato la decisione precedente che, applicando erroneamente il principio di non contestazione, aveva accolto la richiesta di rimborso di una società immobiliare.
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