La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12865/2024, ha rigettato il ricorso di una società agente, confermando un principio fondamentale: l'onere della prova per il diritto alle provvigioni spetta all'agente stesso. Quest'ultimo deve dimostrare di aver promosso affari andati a buon fine. Nel caso specifico, la richiesta di provvigioni per un anno è stata ritenuta inammissibile per via di un precedente giudicato, mentre per gli altri anni la prova fornita è stata giudicata insufficiente, una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.
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