Una cittadina chiede al Servizio Sanitario il rimborso per cure urgenti. L'ente pubblico non contesta l'urgenza in primo grado ma lo fa in appello, vincendo la causa. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, chiarendo un aspetto cruciale del 'divieto di nova in appello'. I giudici hanno stabilito che non si viola tale divieto se la corte d'appello non introduce fatti nuovi, ma si limita a una diversa valutazione giuridica dei documenti già presenti agli atti. In questo caso, la corte ha riesaminato le prove esistenti e concluso che non dimostravano l'urgenza, negando così il rimborso. La cittadina ha perso la causa.
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