Una società cooperativa in liquidazione aveva ottenuto l'omologazione di un concordato preventivo con cessione dei beni. Durante la fase esecutiva, la debitrice non è riuscita a pagare i debiti ristrutturati né ulteriori pendenze. Il Pubblico Ministero ha chiesto e ottenuto la dichiarazione di fallimento della società. La cooperativa ha contestato il provvedimento, sostenendo l'impossibilità di dichiarare il fallimento senza la preventiva risoluzione del concordato preventivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società debitrice. I giudici hanno chiarito che il fallimento può essere dichiarato direttamente quando l'insolvenza persiste, anche su istanza del Pubblico Ministero. L'inadempimento del piano rende inattuabile l'accordo e conferma la crisi irreversibile, senza necessità di sciogliere prima l'intesa. La Corte ha inoltre condannato il liquidatore in solido per lite temeraria.
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