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Omissione Contributiva

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Provvedimenti

Sanzioni civili omissione: quando il ricorso è generico
Un datore di lavoro paga in ritardo i contributi su un'indennità per licenziamento illegittimo. I tribunali qualificano il fatto come 'omissione'. La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale per il pagamento di ulteriori sanzioni civili per omissione, ritenendolo generico e non supportato da prove adeguate a confutare l'avvenuto pagamento già accertato nei gradi di merito.
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Omissione contributiva: obblighi del datore di lavoro
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di una società di vigilanza per omissione contributiva nei confronti dei propri dipendenti. L'azienda è stata ritenuta responsabile per il mancato versamento di contributi a un fondo sanitario e a un fondo pensione. La Corte ha stabilito che il pagamento tardivo dei contributi non esonera il datore di lavoro dal risarcire i danni diretti subiti dai lavoratori, come le spese mediche non coperte e la perdita di rendimento del fondo pensione. Il ricorso della società è stato integralmente respinto.
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Doppia conforme: quando l’appello è inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un contribuente contro l'ente previdenziale, applicando il principio della "doppia conforme". Poiché sia il tribunale di primo grado che la Corte d'Appello avevano deciso nello stesso modo sui fatti, la Cassazione ha ritenuto preclusa ogni ulteriore discussione nel merito. La Corte ha inoltre confermato che la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice e ha negato l'esenzione dalle spese legali in un caso di omissione contributiva.
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Costituzione rendita: diritto anche dopo la prescrizione
Un lavoratore si è visto riconoscere dalla Corte d'Appello il diritto alla costituzione rendita per contributi omessi negli anni '80, nonostante il diritto fosse considerato prescritto in primo grado. La decisione si fonda su un recente intervento legislativo (L. 203/2024) che permette al lavoratore di chiedere la rendita, a proprie spese, anche dopo la scadenza dei termini di prescrizione, superando così il precedente orientamento giurisprudenziale.
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