La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato in appello al risarcimento dei danni per calunnia. L'uomo aveva anche presentato una domanda riconvenzionale, respinta nei gradi di merito, lamentando di essere stato ostacolato nelle visite ai propri familiari dalla tutrice degli stessi. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso giudicandolo infondato e intrinsecamente contraddittorio, poiché il ricorrente lamentava sia l'omessa pronuncia sulla sua domanda, sia l'infondatezza del rigetto della stessa. L'impugnazione è stata inoltre qualificata come un tentativo di riesaminare il merito dei fatti, non consentito in sede di legittimità, portando alla conferma della sentenza d'appello e alla condanna del ricorrente alle spese.
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