L'Amministrazione Finanziaria ha irrogato sanzioni a una Società Controllante per l'asserito omesso versamento dell'IVA di gruppo, contestando l'inesistenza del credito della Società Controllata. Il giudice di primo grado ha confermato le sanzioni basandosi sulla indetraibilità dell'IVA della controllata. In appello, la Società Controllante ha eccepito l'estraneità di tale questione rispetto all'oggetto del giudizio, ma la Commissione Tributaria Regionale ha ignorato questo motivo di gravame. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ravvisando un'ipotesi di omessa pronuncia nel processo tributario. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice d'appello ha violato l'obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omettendo di valutare se la questione della detraibilità fosse estranea alla contestazione originaria sulle sanzioni. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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