Un locatore chiedeva il risarcimento dei danni a un immobile affittato con un contratto verbale. I giudici di merito avevano respinto la richiesta, ritenendo impossibile provare lo stato iniziale del bene senza una descrizione scritta. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando che in questi casi si applica la 'presunzione di buono stato' prevista dall'art. 1590 c.c. Questo principio legale presume che l'immobile sia stato consegnato in ottime condizioni. Di conseguenza, spetta all'inquilino, e non al proprietario, l'onere di provare che i danni erano preesistenti. La mancanza di un contratto scritto, quindi, rafforza la tutela del locatore.
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