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Occultamento Doloso

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Provvedimenti

Prescrizione dei contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
Una professionista ha impugnato un avviso di addebito dell'INPS per contributi omessi relativi all'anno 2011, eccependo la prescrizione dei contributi previdenziali. La Corte d'Appello ha ritenuto che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, sospendendo la prescrizione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della lavoratrice, stabilendo che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e l'intenzione di nascondere il debito. Per configurare la sospensione della prescrizione occorre un comportamento intenzionale volto a impedire l'accertamento del credito, non superabile con i normali controlli. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Sospensione prescrizione contributi: no al dolo automatico
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un lavoratore autonomo contro l'INPS, stabilendo che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non comporta l'automatico occultamento doloso del debito. Di conseguenza, non scatta la sospensione della prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata. Per bloccare la prescrizione, l'ente previdenziale deve dimostrare un comportamento intenzionalmente diretto a nascondere il debito, tale da rendere impossibile l'accertamento. La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello che aveva ritenuto prescritti i termini a favore dell'ente sulla base di un mero automatismo, rinviando la causa per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
Un professionista ha impugnato un avviso di addebito dell'INPS per contributi omessi relativi alla Gestione Separata. La Corte d'appello aveva ritenuto non operante la prescrizione contributi previdenziali, ritenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, sospendendo così i termini. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore autonomo, stabilendo che non esiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR e l'intenzione di nascondere il debito. Il giudice di merito deve accertare in concreto la reale volontà di occultamento del contribuente, senza basarsi su semplici congetture. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato non iscritto alla Cassa forense per l'anno 2011. Il professionista ha eccepito la prescrizione dei contributi previdenziali. L'ente previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del "Quadro RR" nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando la decisione della Corte d'Appello. I giudici hanno chiarito che l'omessa compilazione del quadro fiscale non equivale automaticamente a un comportamento doloso, specialmente se il contribuente ha regolarmente dichiarato il proprio reddito complessivo e l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non era ancora pacifico all'epoca dei fatti. Di conseguenza, il credito dell'INPS è stato dichiarato prescritto.
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Prescrizione contributi previdenziali: Quadro RR vuoto, INPS ko
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un praticante avvocato per l'anno 2011. Il professionista non aveva compilato il "Quadro RR" della dichiarazione dei redditi, pur avendo dichiarato i propri compensi nel "Quadro CM". La Corte d'appello ha dichiarato la prescrizione contributi previdenziali, escludendo che l'omessa compilazione del Quadro RR costituisse un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro previdenziale e la volontà di nascondere il debito, specialmente se i redditi sono stati comunque dichiarati al fisco e vi era incertezza normativa sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata. L'ente previdenziale perde la causa e viene condannato a pagare le spese legali.
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Sospensione della prescrizione: ostruzionismo e debiti INPS
Un artigiano ha impugnato un avviso di addebito dell'INPS per oltre ventimila euro di contributi omessi, eccependo la prescrizione del credito. La Corte d'Appello ha invece ritenuto operante la sospensione della prescrizione a causa del comportamento ostativo e fraudolento del contribuente, emerso durante un accertamento fiscale. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che l'occultamento doloso del debito, provato dal rifiuto di fornire la documentazione richiesta agli ispettori, impedisce il decorso dei termini. Di conseguenza, l'artigiano perde la causa e deve pagare i contributi richiesti, oltre al raddoppio del contributo unificato per il ricorso respinto.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde la causa
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata relativi all'anno 2011. Il professionista ha eccepito la prescrizione quinquennale, poiché l'avviso di addebito era stato notificato oltre cinque anni dopo la scadenza del pagamento. L'ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro specifico della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso, in grado di sospendere il termine. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando la Prescrizione contributi previdenziali. I giudici hanno chiarito che non esiste un automatismo tra l'omissione del quadro compilativo e l'occultamento doloso, specialmente se i redditi sono stati comunque dichiarati in altre sezioni del modello fiscale, escludendo così la volontà di evadere.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: errore formale vs dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. La richiesta è giunta oltre il termine di cinque anni. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente, confermando la prescrizione dei contributi previdenziali. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo, specialmente se il professionista ha regolarmente dichiarato i propri redditi in altre sezioni del modello unico. Di conseguenza, il debito contributivo è estinto.
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Prescrizione contributi previdenziali: quadro RR vuoto non è dolo
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali a un libero professionista per la gestione separata. Il professionista si è opposto eccependo la prescrizione dei contributi previdenziali, essendo decorsi più di cinque anni. L'INPS sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine di prescrizione per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo. Poiché il professionista aveva regolarmente dichiarato i propri redditi in un'altra sezione del modello unico, non vi era alcuna intenzione di nascondere il debito. Di conseguenza, il credito dell'ente previdenziale è stato dichiarato definitivamente prescritto e l'INPS è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: quadro RR vuoto non è dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata relativi all'anno 2011. La richiesta è arrivata oltre cinque anni dopo la scadenza del pagamento. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente, confermando la prescrizione contributi previdenziali. I giudici hanno chiarito che non esiste un automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo, specialmente se il professionista ha comunque dichiarato interamente i propri redditi da lavoro autonomo nella stessa dichiarazione. Di conseguenza, l'Ente perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il recupero
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. Il Professionista ha eccepito la prescrizione del credito, poiché la richiesta era giunta oltre il termine di cinque anni. L'Ente Previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, stabilendo che l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso del debito. Di conseguenza, opera la prescrizione contributi previdenziali e il Professionista non deve pagare le somme pretese.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
L'ente previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi arretrati a un Ingegnere iscritto alla Gestione Separata. Il Professionista ha eccepito la prescrizione del debito. L'ente pubblico ha fatto ricorso sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il decorso del tempo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro fiscale e l'intenzione di nascondere il debito. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali è confermata e il Professionista non deve pagare le somme richieste, mentre l'ente previdenziale perde la causa e deve versare un ulteriore contributo unificato.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde sul quadro RR
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi dovuti alla gestione separata per l'anno 2010. Il professionista ha eccepito l'avvenuta prescrizione quinquennale. L'ente previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il decorso del termine. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento. Inoltre, la mancata compilazione del quadro RR non comporta alcun automatismo di occultamento doloso, richiedendo invece un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. L'INPS perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: l’omissione non è dolo
L'INPS ha richiesto a una professionista il pagamento dei contributi per gli anni 2009 e 2010. La lavoratrice si è opposta eccependo la prescrizione del credito. L'ente previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo. Poiché la professionista aveva regolarmente indicato i propri redditi da lavoro autonomo in un'altra sezione della dichiarazione (quadro CM), non vi era alcuna volontà di nascondere il debito. Di conseguenza, è stata confermata la prescrizione contributi Gestione Separata poiché l'INPS ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
L'INPS ha richiesto a un avvocato, iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2007. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritta la pretesa dell'ente previdenziale. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione della dichiarazione non equivale automaticamente a dolo. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali è maturata regolarmente, liberando il professionista dal pagamento.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
Un avvocato libero professionista, non iscritto alla Cassa Forense, si opponeva alla richiesta dell'INPS di pagare i contributi previdenziali per gli anni 2009 e 2010, eccependo la prescrizione. La Corte d'appello accoglieva l'eccezione per l'anno 2010, ritenendo tardiva la richiesta dell'ente. La Cassazione ha però ribaltato la decisione, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dalla scadenza effettiva del pagamento, comprensiva delle proroghe governative (D.P.C.M.). Nel caso specifico, la proroga al 6 luglio 2011 ha reso tempestiva la richiesta dell'INPS inviata il 22 giugno 2016. Inoltre, la Corte ha chiarito che la mancata compilazione del quadro previdenziale nella dichiarazione dei redditi non costituisce un occultamento doloso del debito. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde la causa
L'INPS ha richiesto a un Professionista il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2011 tramite un avviso notificato nel 2019. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno dichiarato il credito prescritto, poiché il termine di cinque anni decorreva dalla scadenza del versamento (luglio 2012) e l'INPS aveva agito solo nel 2017. L'INPS ha fatto ricorso sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non comporta un automatismo di dolo se il contribuente ha comunque dichiarato i propri redditi in un altro quadro. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali è maturata e il Professionista ha vinto la causa.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: l’errore non è dolo
Il Contribuente ha contestato la richiesta di pagamento dell'INPS per contributi previdenziali del 2012, eccependo l'avvenuta prescrizione dei contributi previdenziali. La Corte d'Appello aveva ritenuto che l'omessa compilazione del quadro RR costituisse un occultamento doloso del debito, sospendendo la prescrizione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Contribuente. I giudici hanno chiarito che la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre, la semplice mancata compilazione del quadro RR non fa scattare in automatico l'occultamento doloso. Di conseguenza, il debito dell'INPS è prescritto e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione provvigione mediatore: i termini legali
La sentenza analizza la prescrizione provvigione mediatore in una disputa per il pagamento di una mediazione immobiliare. La Corte ha stabilito che il termine di un anno non viene sospeso se l'atto di vendita è pubblico e registrato, escludendo così l'occultamento doloso da parte dei contraenti.
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Contributi Gestione Separata: la proroga sposta la prescrizione
La Corte di Cassazione interviene sulla decorrenza della prescrizione contributi gestione separata. Un professionista non aveva versato i contributi per il 2009. L'INPS li ha richiesti nel 2015, ma secondo il lavoratore il diritto era prescritto. Il nodo era stabilire il giorno di partenza del quinquennio: la scadenza originaria o quella successiva, posticipata da un decreto ministeriale (D.P.C.M.)? La Cassazione ha dato ragione all'Ente Previdenziale, stabilendo che il termine di prescrizione decorre dalla scadenza effettiva di pagamento, anche se prorogata. Di conseguenza, la richiesta dell'INPS era tempestiva e il debito non era prescritto.
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