La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino straniero, chiarendo che l'obbligo di traduzione degli atti processuali non è un diritto automatico. La Corte ha stabilito che tale obbligo sorge solo a seguito di un accertamento effettivo dell'ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato, condizione non riscontrata nel caso di specie. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione.
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