La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza per un'insanabile contraddizione tra la motivazione e il dispositivo. Il caso riguardava l'obbligo di manleva di un'agenzia interinale verso l'azienda utilizzatrice per i danni derivanti da un contratto di somministrazione illecito. La motivazione limitava il risarcimento a una specifica indennità, mentre il dispositivo lo estendeva a tutte le somme dovute al lavoratore, inclusa la retribuzione. La Corte ha stabilito che tale contrasto rende la sentenza nulla, rinviando il caso alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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