Un'ordinanza della Corte di Cassazione analizza gli obblighi informativi dell'intermediario nella vendita di prodotti finanziari rischiosi, come le obbligazioni argentine. La Corte conferma la risoluzione del contratto per inadempimento della banca, ma corregge la decisione d'appello su un punto cruciale: la decorrenza degli interessi sulla somma da restituire all'investitore. Viene stabilito che gli interessi decorrono dalla data della domanda giudiziale e non dall'investimento, salvo prova della mala fede dell'intermediario. Questo principio chiarisce la gestione delle conseguenze restitutorie derivanti dalla violazione degli obblighi informativi.
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