Una dipendente sanitaria ottiene una sentenza che accerta la dequalificazione e ordina la sua qualifica di caposala. La lavoratrice notifica un atto di precetto per obblighi di fare per ottenere l'esecuzione del comando giudiziale. La struttura sanitaria propone opposizione a precetto, dimostrando di aver tempestivamente offerto alla donna l'attribuzione delle mansioni di caposala nel reparto di psichiatria entro i dieci giorni previsti. La dipendente rifiuta l'incarico, lamentando tardivamente presunte disparità retributive. I giudici di merito e la Corte di Cassazione danno ragione all'azienda sanitaria. I magistrati stabiliscono che la tempestiva offerta del ruolo soddisfa pienamente l'obbligo esecutivo, mentre le pretese economiche risultano estranee all'oggetto della causa e introdotte fuori tempo massimo.
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