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Obbligazione indennitaria

Definizione

Un obbligo previsto dalla legge di pagare una somma di denaro predeterminata (indennizzo) al verificarsi di un certo evento, come un ritardo aereo, a prescindere dal fatto che si sia subito un danno effettivo.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Prescrizione canone COSAP: perché non scade in cinque anni
Un'azienda pubblicitaria si opponeva ad alcuni avvisi di pagamento emessi dal Comune per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP) nell'anno 2006. La Corte d'Appello dichiarava prescritto il credito del Comune, ritenendo applicabile la prescrizione breve di cinque anni. Il Comune proponeva ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la prescrizione canone COSAP non è quella breve quinquennale, ma quella ordinaria decennale. Il canone COSAP, infatti, non è assimilabile a un canone di locazione o a una prestazione periodica, bensì rappresenta un'obbligazione indennitaria per l'uso esclusivo di beni pubblici. Di conseguenza, la notifica degli avvisi di pagamento è stata considerata tempestiva. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Prescrizione COSAP: 10 anni se l’occupazione è senza concessione
Una società autostradale occupava suolo pubblico con dei cavalcavia senza una concessione comunale. Quando la società di riscossione del Comune ha richiesto il pagamento del canone (COSAP), la società autostradale ha eccepito la prescrizione di cinque anni. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sulla prescrizione COSAP: in caso di occupazione senza titolo, il canone ha natura di indennità e non di prestazione periodica. Di conseguenza, si applica la prescrizione ordinaria di dieci anni, non quella breve di cinque. La richiesta del Comune è stata quindi ritenuta valida e non prescritta.
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Responsabilità tour operator: volo in ritardo e danno
Due viaggiatori hanno citato in giudizio un tour operator e una compagnia aerea a seguito di un volo, parte di un pacchetto turistico, che ha subito un grave ritardo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando una distinzione cruciale: la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento UE 261/2004 è un'obbligazione che grava esclusivamente sulla compagnia aerea. La richiesta di risarcimento per ulteriori danni, come quello da "vacanza rovinata", è stata invece respinta dal tribunale di merito per mancanza di prove, e non per un'esclusione della responsabilità del tour operator. Il ricorso è fallito perché basato su un'errata interpretazione delle motivazioni della sentenza precedente.
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