Una società di raccolta rifiuti stipula un accordo con un impianto di trattamento per la selezione dei materiali, al fine di ottenere specifici rimborsi di filiera. L'impianto garantisce il raggiungimento della fascia qualitativa più alta, mentre la prima società si impegna a contenere la percentuale di impurità. Di fronte al mancato ottenimento del rimborso massimo, sorge una controversia per inadempimento contrattuale e risarcimento danni. I giudici di merito respingono la richiesta risarcitoria, sostenendo che l'eccesso di impurità esonerasse l'impianto da colpe. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della società di raccolta: l'impianto non ha mai segnalato le anomalie tramite le procedure contrattuali concordate. I giudici hanno errato nel valutare la buona fede solo a carico di una parte, ignorando gli obblighi di cooperazione reciproca. La Suprema Corte cassa la sentenza e rinvia per una nuova valutazione.
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