Un'Associazione ha chiesto a un Istituto Bancario il pagamento di un contributo annuale, previsto dallo statuto originario della banca e dagli atti di fusione successivi. L'Istituto Bancario si è opposto, sostenendo che l'obbligazione fosse una donazione, condizionata all'utile o soggetta a recesso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Banca. Ha stabilito che un precedente giudicato esterno, relativo alla stessa obbligazione contrattuale post-fusione per un'annualità diversa, vincola le parti. Questo giudicato conferma la natura contrattuale e la validità dell'impegno, precludendo nuove discussioni sulla questione. La Banca è stata condannata a pagare il contributo e le spese legali.
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