Un individuo, condannato per traffico di stupefacenti, ha richiesto la revisione della sentenza definitiva sostenendo che il reato si fosse prescritto dopo l'emissione della condanna d'appello ma prima della sua notifica. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la prescrizione maturata dopo la decisione non costituisce una 'nuova prova' che possa giustificare la revisione. La Corte ha ribadito che il momento determinante per il calcolo della prescrizione è l'emissione della sentenza, non la sua notifica, e che la revisione non può essere usata per sollevare questioni non affrontate tempestivamente nel corso del giudizio ordinario.
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