Un cittadino, segnalato illegittimamente a una centrale rischi per un debito minimo, si è visto negare dei finanziamenti. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 11685/2024, ha stabilito che la mancata riproposizione esplicita delle istanze di prova nelle conclusioni finali non comporta automaticamente una rinuncia prove. Il giudice di merito deve valutare la condotta processuale complessiva della parte per accertare una volontà inequivocabile di abbandonare tali richieste, cassando con rinvio la decisione della Corte d'Appello.
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