Una lavoratrice è stata assunta direttamente da una società pubblica di trasporti senza alcuna procedura selettiva o concorsuale. I giudici hanno successivamente accertato l'illegalità delle assunzioni, dichiarando la nullità del contratto di lavoro per violazione di norme inderogabili. La dipendente ha fatto ricorso sostenendo l'inapplicabilità retroattiva delle regole concorsuali, invocando la tutela speciale contro il licenziamento per sopravvenuta maternità e chiedendo un risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, confermando la totale invalidità dell'assunzione originaria. I giudici hanno chiarito che le tutele per la maternità non operano in caso di contratto radicalmente nullo. La lavoratrice perde definitivamente il posto e conserva solo le retribuzioni per l'attività già svolta, oltre a dover pagare le spese legali.
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