La Corte di Cassazione affronta un caso di errata notifica di un ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia aveva notificato l'atto direttamente alla società contribuente anziché al suo avvocato difensore. La Corte ha stabilito che tale errore non rende il ricorso inesistente, ma configura una 'nullità della notifica del ricorso'. Questa nullità è 'sanabile', ovvero correggibile. Di conseguenza, il processo è stato sospeso e l'Agenzia delle Entrate ha ricevuto un termine di 60 giorni per ripetere la notifica in modo corretto, questa volta indirizzandola al legale della controparte. La questione di merito, relativa a un accertamento IVA su imbarcazioni di lusso, non è stata decisa.
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