Un contribuente ha notificato un ricorso alla Regione utilizzando un indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi ufficiali. La Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità notifica PEC, ribadendo che per la validità legale è obbligatorio usare solo gli indirizzi presenti nei registri pubblici, come l'IPA. Tuttavia, la Corte non ha respinto il ricorso, ma ha emesso un'ordinanza interlocutoria. Ha concesso al contribuente un termine di 60 giorni per 'rinnovare' la notifica, cioè per ripeterla correttamente all'indirizzo giusto. La causa è stata quindi rinviata a una nuova udienza, offrendo una seconda possibilità per sanare l'errore procedurale.
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