Una società impugna una cartella di pagamento per la tassa sui rifiuti (Tarsu), eccependo in un secondo momento la nullità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto. Il motivo era la mancanza della relata di notifica. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: quando l'ente impositore notifica un atto direttamente tramite il servizio postale, non si applicano le regole della notifica tramite ufficiale giudiziario. Di conseguenza, l'assenza della relata di notifica non causa la nullità dell'atto, ma è una semplice irregolarità. La prova della corretta notifica è data dall'avviso di ricevimento della raccomandata. La società ha perso la causa.
Continua »