Un contribuente si è visto recapitare una cartella di pagamento per tasse non versate, ma non aveva mai ricevuto il relativo avviso di accertamento. L'Agenzia delle Entrate aveva infatti notificato l'atto a un'altra persona con lo stesso nome e cognome (un omonimo), residente in un'altra via. La Corte di Cassazione ha analizzato il caso, incentrato sulla nullità della notifica dell'atto tributario. Il principio chiave è che l'Amministrazione Finanziaria ha il dovere di notificare gli atti al domicilio fiscale effettivo del contribuente, che coincide con la sua residenza anagrafica. Un errore di persona rende la notifica, e di conseguenza la successiva cartella, completamente nulla. Il giudizio è stato poi sospeso per permettere al contribuente di aderire a una definizione agevolata.
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