Un lavoratore domestico ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali e, in subordine, la costituzione di rendita vitalizia per i periodi prescritti. Il Tribunale ha dichiarato nulla la domanda di rendita per totale mancanza di elementi di fatto e di diritto nell'atto introduttivo. La Corte d'Appello ha confermato la nullità, rilevando che l'appello non contestava la mancanza di allegazioni ma solo un errore materiale normativo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorso mescolava motivi incompatibili e non attaccava la reale motivazione della sentenza d'appello, confermando che una domanda priva di fatti e prove è irrimediabilmente nulla.
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