Il caso nasce dall'opposizione di un debitore contro un atto di precetto basato su un decreto ingiuntivo non opposto. Il debitore contestava la nullità dell'atto di precetto perché mancava l'indicazione del provvedimento che aveva dichiarato l'esecutorietà del decreto e l'apposizione della formula esecutiva. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione, ritenendo tali elementi impliciti. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del debitore, sancendo la nullità dell'atto di precetto. La Suprema Corte ha chiarito che la menzione del provvedimento di esecutorietà e della formula esecutiva costituiscono requisiti formali indispensabili e autonomi, a garanzia del debitore. Di conseguenza, la loro omissione non può essere considerata un semplice dettaglio superabile, determinando l'invalidità insanabile dell'intimazione di pagamento.
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