Un uomo, condannato all'ergastolo per l'omicidio di un camionista durante un tentativo di rapina nel 1991, ha proposto un terzo giudizio di revisione. La difesa sosteneva che nuove perizie balistiche e testimonianze escludessero la manovra evasiva della vittima, smentendo così la confessione riferita dal principale collaboratore di giustizia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte di appello. I giudici hanno stabilito che le prove presentate non erano idonee a scardinare il solido impianto accusatorio, fondato sulla confessione stragiudiziale del condannato e su molteplici riscontri oggettivi, come la conoscenza di dettagli inediti sul carico di nocciole e il fallimento dell'alibi. Il giudizio di revisione richiede infatti elementi di novità dotati di una forza demolitrice tale da travolgere il giudicato, circostanza non verificatasi in questo caso.
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