La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imprenditore contro un'ordinanza di sequestro preventivo. Il caso verteva sulla legittimità di un secondo provvedimento di sequestro emesso dopo l'annullamento del primo per difetto di motivazione. La Corte ha stabilito che il principio del 'ne bis in idem' non si applica se l'annullamento è avvenuto per vizi formali e non nel merito, soprattutto in presenza di nuove prove. Inoltre, ha confermato che la motivazione sul 'periculum in mora' (rischio di dispersione dei beni), anche se sintetica, non era meramente apparente e poteva essere legittimamente integrata dal Tribunale del riesame, giustificando così il sequestro preventivo.
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