L'appello di una società contro un accertamento fiscale era stato dichiarato inammissibile perché la notifica era avvenuta via posta anziché via PEC. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che un errore nella notifica atto appello costituisce una nullità sanabile, e non un'inammissibilità, quando l'atto raggiunge il destinatario, garantendogli il diritto di difesa. Viene così confermato il principio del raggiungimento dello scopo.
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