Una società cooperativa ha impugnato delle intimazioni di pagamento, sostenendo un difetto nella notificazione delle cartelle esattoriali presupposte. La Commissione Tributaria Regionale le ha dato ragione, ma la Corte di Cassazione ha cassato la decisione. L'ordinanza chiarisce che il giudice di merito deve motivare in modo specifico le ragioni per cui ritiene una notifica irregolare. Inoltre, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società, in quanto parte totalmente vittoriosa nel precedente grado di giudizio, e ha confermato la validità della notifica di atti processuali tramite PEC in formato .pdf.
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