Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per la tassa rifiuti, sostenendo la tardività della notificazione atto impositivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che, ai fini del rispetto del termine di decadenza per l'ente impositore, vale la data di consegna del plico all'ufficio postale locale, non quella di inoltro all'ufficio centralizzato. Si applica il principio della scissione degli effetti della notifica, che tutela il notificante dai ritardi del servizio postale.
Continua »