L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l'appello di un'azienda di trasporti. La controversia riguardava la regolarità della riassunzione del giudizio tributario dopo un rinvio della Cassazione. L'azienda aveva depositato il ricorso in riassunzione presso la segreteria del giudice, ma non lo aveva notificato all'ufficio fiscale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, stabilendo che il semplice deposito, senza la preventiva notifica alla controparte, costituisce una grave irregolarità non sanabile. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per mancata e corretta riassunzione nei termini di legge, condannando l'azienda al pagamento delle spese processuali.
Continua »