In una controversia su una presunta residenza fiscale fittizia all'estero, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate inammissibile. La decisione non entra nel merito della questione tributaria, ma si fonda su un vizio procedurale: la mancata produzione in giudizio della ricevuta di ritorno della Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD), documento ritenuto indispensabile per provare il perfezionamento della notifica dell'atto al contribuente temporaneamente assente. La sentenza ribadisce l'importanza del rigore formale nelle procedure di notificazione.
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