Una contribuente ha impugnato un'ingiunzione di pagamento per la tassa sui rifiuti, sostenendo di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento originale. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, stabilendo un principio chiave sulla notifica per compiuta giacenza. La Corte ha chiarito che, per gli atti fiscali inviati con semplice raccomandata, la notifica si perfeziona e l'atto si considera legalmente conosciuto dopo dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza, anche senza il ritiro fisico della lettera. Poiché l'avviso di accertamento era stato notificato correttamente e non impugnato a tempo debito, la pretesa del Comune è diventata definitiva. La contribuente ha perso la causa.
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