Una venditrice chiede il pagamento del saldo per la cessione di una quota cooperativa. Il compratore non si costituisce in giudizio e viene dichiarato contumace. Il Tribunale accoglie la domanda. La notifica dell'atto introduttivo era avvenuta tramite la procedura di notifica per irreperibilità temporanea (art. 140 c.p.c.) presso la residenza anagrafica. Il compratore propone un appello tardivo, sostenendo che la notifica fosse nulla perché la sua residenza effettiva era diversa. La Corte d'Appello dichiara inammissibile l'impugnazione. La Cassazione conferma l'inammissibilità dell'appello: la notifica presso la residenza anagrafica è valida se il notificante non conosce la dimora effettiva. Inoltre, per il contumace il termine breve per impugnare decorre solo dalla notifica della decisione, ma nel caso specifico anche il termine lungo era ampiamente scaduto. La venditrice vince la causa.
Continua »