Un ex dipendente ha impugnato il decreto del Tribunale relativo all'ammissione dei propri crediti da lavoro nello stato passivo dell'azienda in amministrazione straordinaria. Il lavoratore ha inviato il ricorso per cassazione tramite posta elettronica certificata, ma il documento allegato risultava del tutto illeggibile e il testo del messaggio non conteneva riferimenti sufficienti a identificare la causa. L'azienda non si è costituita in giudizio. La Corte di Cassazione ha stabilito che la Notifica PEC illeggibile priva di dati identificativi determina l'inesistenza della notificazione. Questo vizio radicale impedisce la sanatoria e non consente di ordinare la rinnovazione dell'invio. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato il ricorso del lavoratore del tutto inammissibile, confermando la decisione precedente e imponendo il pagamento di un doppio contributo unificato.
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