La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per diffamazione a carico di un imputato, dichiarando inammissibile il suo ricorso. Il ricorrente contestava la validità della **notifica decreto di citazione** per il giudizio di primo grado, sostenendo che l'indirizzo fosse errato e che mancasse la prova dell'invio della raccomandata informativa (CAD). Tuttavia, l'analisi degli atti processuali ha smentito tali affermazioni, dimostrando che la notifica era stata regolarmente tentata presso la residenza anagrafica e perfezionata per compiuta giacenza. La Corte ha ribadito che la regolarità formale della notifica impedisce la contestazione della dichiarazione di assenza.
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