Il caso nasce dall'opposizione di un contribuente a una cartella di pagamento per spese di giustizia emessa dall'originario agente della riscossione siciliano. Successivamente, tale ente si è sciolto e vi è subentrata per legge l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione notificandolo al difensore del vecchio ente. La Suprema Corte ha rilevato che la notifica al successore ex lege eseguita presso il difensore del precedente ente è nulla, poiché non opera l'ultrattività del mandato difensivo quando il subentro è stabilito dalla legge. Tuttavia, trattandosi di nullità sanabile, la Corte ha ordinato la rinnovazione della notifica direttamente al nuovo ente entro sessanta giorni, evitando l'inammissibilità del ricorso.
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