Il titolare di un'attività commerciale era stato condannato penalmente per non aver rispettato un'ordinanza sindacale che imponeva limiti di orario e volume alla musica. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna, stabilendo che la violazione di un'ordinanza sindacale in materia di inquinamento acustico non costituisce reato ai sensi dell'art. 650 c.p., poiché esiste già una specifica sanzione amministrativa prevista dalla legge quadro sull'inquinamento acustico (L. 447/1995). Il fatto, quindi, non è previsto dalla legge come reato.
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