La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2865/2024, ha stabilito che il raddoppio dei termini di accertamento per capitali detenuti all'estero, introdotto nel 2009, ha natura procedurale e si applica retroattivamente. Il caso riguardava un contribuente sanzionato per omessa dichiarazione di disponibilità finanziarie in Svizzera per gli anni 2008-2009. La Corte ha chiarito che, essendo una norma procedurale, si applica il principio 'tempus regit actum', legittimando l'operato dell'Agenzia delle Entrate anche per annualità precedenti all'entrata in vigore della legge.
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