Un soggetto condannato per diffamazione ricorre in Cassazione chiedendo, tra le altre cose, l'applicazione della non punibilità per 'particolare tenuità del fatto'. La Corte Suprema dichiara il ricorso inammissibile, stabilendo un principio chiaro: la relazione tra diffamazione e particolare tenuità del fatto è esclusa quando la pubblicità delle affermazioni offensive provoca un danno grave alla reputazione professionale della vittima. La vasta diffusione dell'offesa, infatti, rende il fatto non più 'tenue' o lieve. Di conseguenza, la condanna viene confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e di una sanzione.
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