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Non abitualità della condotta

Definizione

Requisito richiesto per l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che esclude chi commette reati in modo ripetuto.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Resistenza e precedenti: no alla particolare tenuità del fatto
Un cittadino, condannato per resistenza a pubblico ufficiale, ha chiesto alla Cassazione di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, forte di una nuova sentenza della Corte Costituzionale. I giudici hanno però respinto il ricorso. La violenza usata contro gli agenti, feriti durante una perquisizione che ha portato al sequestro di droga, è stata ritenuta grave. Inoltre, i numerosi precedenti penali dell'uomo, anche per reati simili, hanno dimostrato una condotta abituale, incompatibile con il beneficio della particolare tenuità del fatto, che è riservato a trasgressioni occasionali.
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Inammissibilità del ricorso per motivi non specifici
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d'Appello. I motivi sono stati ritenuti una mera reiterazione di argomentazioni già respinte in secondo grado e non una critica specifica alla decisione impugnata. La Corte ha confermato la correttezza della mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) per l'abitualità della condotta e la congruità della pena, inflitta discrezionalmente dal giudice di merito in base ai precedenti penali dell'imputato.
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Non abitualità della condotta: no a 131-bis con precedenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione si fonda sulla mancanza del requisito della non abitualità della condotta, data la presenza di plurimi precedenti penali a carico del ricorrente. La Corte ha ribadito che, in assenza di tale requisito, non è necessario valutare gli altri presupposti della norma e che la mera riproposizione dei motivi d'appello rende il ricorso generico e quindi inammissibile.
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