La Corte di Cassazione ha stabilito che i tetti retributivi di 240.000 euro, introdotti dal D.L. 66/2014 per i dirigenti di società a partecipazione pubblica, si applicano a tutti i contratti di lavoro, inclusi quelli stipulati prima dell'entrata in vigore della legge. La Suprema Corte ha annullato la decisione di merito, sottolineando la natura generale e sostitutiva della norma, finalizzata alla razionalizzazione della spesa pubblica e priva di eccezioni per i rapporti preesistenti.
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