La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2680/2024, ha stabilito che nella retribuzione feriale devono essere incluse anche le indennità variabili, come quelle di condotta e riserva, se intrinsecamente collegate alle mansioni svolte. Rigettato il ricorso di una società di trasporti che, applicando il contratto aziendale, le escludeva. La Corte ha inoltre confermato che la prescrizione dei crediti di lavoro decorre solo dalla fine del rapporto.
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