L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che escludeva dall'imponibile IVA la somma di oltre 264.000 euro, liquidata da un collegio arbitrale a favore di un'impresa edile a titolo di indennizzo per indebito arricchimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, confermando che l'indennità non è soggetta a tassazione. I giudici hanno chiarito che per l'applicazione dell'imposta è necessario un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto. Nel caso di specie, la somma ha una funzione puramente risarcitoria e non rappresenta il controvalore di una prestazione commerciale. Pertanto, trova piena applicazione l'esclusione dell'IVA su indennità risarcitoria, in quanto manca lo scambio reciproco di prestazioni tipico dei contratti commerciali.
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