La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2389/2024, ha confermato il diritto alla provvigione di un mediatore immobiliare nonostante fossero trascorsi tre anni tra la messa in contatto delle parti e la conclusione della compravendita. La Corte ha stabilito che il nesso di causalità non si interrompe per il solo trascorrere del tempo, se l'affare si conclude tra le stesse parti, per lo stesso immobile e a condizioni sostanzialmente invariate. È stato inoltre chiarito che l'impiego di collaboratori non iscritti per mansioni ausiliarie non esclude il diritto al compenso e che i comproprietari beneficiari dell'affare sono obbligati in solido al pagamento.
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