Un Lavoratore ha contestato la legittimità del suo contratto a termine, stipulato con un'Azienda Aerea per esigenze sostitutive. I giudici di merito hanno dichiarato nullo il termine, condannando l'Azienda al risarcimento, poiché non aveva provato il nesso causale tra l'esigenza dichiarata e l'assunzione. L'Azienda ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata applicazione dei principi sull'onere della prova e la non ammissione di testimonianze. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo che l'onere di dimostrare la legittimità del contratto a termine spetta all'Azienda. La sentenza ha confermato che il Lavoratore non deve contestare le ragioni specifiche, ma solo l'illegittimità del termine.
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