Una società si è opposta a un decreto ingiuntivo, sostenendo di aver legittimamente esercitato il recesso da un contratto di fornitura. Il Tribunale ha stabilito che la comunicazione di recesso era tardiva, rendendola inefficace e causando il rinnovo automatico del contratto. Di conseguenza, sebbene il decreto ingiuntivo iniziale sia stato revocato a seguito di pagamenti parziali, la società è stata condannata a saldare il debito residuo per l'annualità rinnovata.
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