I Comproprietari di un palazzo hanno citato in giudizio I Vicini per vietare loro il transito con veicoli nel cortile comune, sostenendo l'esistenza di un solo passaggio pedonale. I Vicini hanno invece rivendicato una servitù di passaggio carrabile per accedere ai loro locali terranei. La Corte d'Appello ha riconosciuto il diritto di passaggio con veicoli, evidenziando che i locali erano storicamente adibiti a stalla e rimessa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei Comproprietari, confermando che la destinazione originaria degli immobili (stalla e rimessa) implica necessariamente una servitù di passaggio carrabile, poiché l'accesso con animali o veicoli era indispensabile per l'uso dei locali stessi.
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