La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 35108/2024, ha confermato la legittimità di una condanna generica nei confronti di un'azienda per licenziamento illegittimo. Il lavoratore non è tenuto a provare l'esatto ammontare della propria retribuzione nella prima fase del giudizio, potendo richiedere prima l'accertamento del diritto al risarcimento e, solo in un secondo momento, la sua quantificazione. La Corte ha respinto il ricorso dell'azienda, ribadendo che questa scissione tra l'accertamento del diritto ('an') e la determinazione dell'importo ('quantum') è pienamente ammissibile anche nel rito del lavoro.
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